Inail circolare sul Durc in presenza di crediti vantati nei confronti della PA
Gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC “regolare” alle imprese
che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione, crediti che devono essere certi, liquidi ed esigibili e “di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati”. In presenza della certificazione in questione, lo sportello previdenziale deve emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (…) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”.
Circ. Inail n. 53 dell’11 novembre 2013
Disciplina del Durc rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012
Sono considerate utili, esclusivamente, le certificazioni dei crediti rilasciate, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del d.l. 185/2008 e successive modificazioni, dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, con le modalità stabilite dai decreti di attuazione del Ministro dell’economia e delle finanze e registrate nella Piattaforma per la certificazione dei crediti.
Il decreto 13 marzo 2013 stabilisce che:
1. Gli enti tenuti al rilascio del Durc emettono il predetto documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
2. Nel documento devono essere indicati l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del Durc medesimo.
3. Il Durc rilasciato con le modalità descritte può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore;
5. L’intervento sostitutivo si applica inoltre alle erogazioni a carico di pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti al soggetto titolare dei crediti certificati;
6. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del Durc può essere validamente ceduto, ovvero, costituire oggetto di anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari, solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul Durc stesso, comprovata da Durc aggiornato da esibirsi in banca o all’intermediario finanziario;
7. Se il debito contributivo non risulta estinto, vale a dire in caso di persistente irregolarità contributiva, il credito indicato nella certificazione per il rilascio del Durc può essere oggetto di cessione o anticipazione soltanto a condizione che il creditore sottoscriva apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Nel caso in cui l’importo riconosciuto dalla banca o
dall’intermediario finanziario al creditore sia inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento si applica per l’estinzione parziale di quest’ultimo .