In riferimento all’IVA per cassa la circolare . n. 32/E del 5 novembre 2013Agenzia
delle Entrate – Dir. Centrale Normativa precisa che l’aliquota IVA applicabile
resta comunque determinata sulla base del momento di effettuazione
dell’operazione, individuato secondo i criteri ordinari che individuano il cosiddetto
momento impositivo (vedasi parte prima). Il cosiddetto “cash accounting”, introdotto
dall’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, prevede, infatti,
deroghe in relazione al momento della esigibilità dell’imposta e dell’esercizio della
detrazione ma non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni. Si ricorda che
per coloro che optano per il regime dell’IVA per cassa, in quanto hanno un volume
di affari non superiore ai due milioni di euro, l’articolo 32-bis dispone che l’IVA
relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di altri soggetti passivi IVA diventa esigibile al momento del pagamento
dei relativi corrispettivi, ovvero, al più tardi,
decorso un anno dall’effettuazione
dell’ operazione. Allo stesso tempo, per gli stessi
soggetti, il diritto alla detrazione
dell’IVA assolta sugli acquisti è sospeso fino al
momento del pagamento dei propri
fornitori.