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IVA aumento della aliquota ordinaria “Iva per cassa”

 
In  riferimento  all’IVA  per  cassa  la circolare . n. 32/E del 5 novembre 2013Agenzia 
delle Entrate – Dir. Centrale Normativa  precisa  che  l’aliquota   IVA applicabile 
resta  comunque  determinata  sulla   base   del   momento   di effettuazione 
dell’operazione, individuato secondo i criteri ordinari  che individuano il cosiddetto 
momento impositivo (vedasi parte prima). Il cosiddetto “cash accounting”, introdotto 
dall’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,  prevede,  infatti,  
deroghe  in  relazione  al momento della esigibilità dell’imposta e dell’esercizio della
 detrazione  ma non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni. Si ricorda che 
per coloro che optano per il regime dell’IVA  per  cassa,  in  quanto  hanno  un volume 
di affari non superiore ai due milioni  di  euro,  l’articolo  32-bis dispone che l’IVA 
relativa alle cessioni  di  beni  e  alle  prestazioni  di servizi effettuate nei 
confronti  di  altri  soggetti  passivi  IVA  diventa esigibile al momento del pagamento 
dei relativi  corrispettivi,  ovvero,  al più tardi, 
decorso un anno dall’effettuazione 
dell’ operazione. Allo  stesso tempo, per gli stessi 
soggetti, il diritto alla detrazione
dell’IVA  assolta sugli acquisti è sospeso fino al 
momento del pagamento dei propri 
fornitori.