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Durc in presenza di crediti vantati nei confronti della PA

Il Durc in presenza di crediti vantati nei confronti della PA è  rilasciato  “su  richiesta  del  soggetto

titolare dei crediti certificati”, qualora, quindi, il DURC  debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A., l’interessato,  nella  fase  di  avvio  del   singolo   procedimento all’interno  del  quale  è  prevista  tale  acquisizione  d’ufficio,   dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della  pubblica  amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione  tramite  Piattaforma  informatica

e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012.  Nelle more dell’avvio della procedura automatizzata, la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni  rilasciate  dalla Piattaforma  informatica  trasmesse  via  PEC  o  esibite,  come   richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC,  sotto  la responsabilità anche penale del soggetto titolare del  credito  certificato, agli  Istituti  e/o  alle  Casse  edili  nel  termine   assegnato   per   la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. Il Durc ha comunque sempre una validità di 120 giorni.

 

 

Circ. n. 40 del 21 ottobre 2013 Min. lavoro e politiche sociali – Dir. generale per l’Attività Ispettiva