Il Durc in presenza di crediti vantati nei confronti della PA è rilasciato “su richiesta del soggetto
titolare dei crediti certificati”, qualora, quindi, il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A., l’interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica
e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012. Nelle more dell’avvio della procedura automatizzata, la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. Il Durc ha comunque sempre una validità di 120 giorni.
Circ. n. 40 del 21 ottobre 2013 Min. lavoro e politiche sociali – Dir. generale per l’Attività Ispettiva