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Utilizzo dipendenti di terzi risvolti di bilancio

 

L’argomento della utilizzazione di un dipendente tra due amministrazioni, è stato affrontato dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n.448 depositata in data 18/10/2013. Qualora l’amministrazione intenda utilizzare il dipendente di altro ente, mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell’art.1 comma 557 della legge n.311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l’amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l’amministrazione di destinazione, si è in presenza di un’assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall’art. 9 comma 28o del D.L. 31 maggio 2010, n.78.
Qualora, invece, l’amministrazione si determini ad utilizzare le forme dello “scavalco condiviso” nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL, la particolare forma di “autorizzazione” all’utilizzo di personale, di altri enti, a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti non impatta con i limiti posti all’assunzione di personale a tempo determinato. In tale ipotesi, il lavoratore rimane legato al rapporto d’impiego con l’ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell’autorizzazione dell’amministrazione di provenienza e nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale.