La CIVIT, in seguito ad alcune richieste di chiarimento sui contenuti e sulle modalità di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di patrocinio legale, intesi quali atti funzionali alla rappresentanza e alla difesa tecnica delle amministrazioni coinvolte in contenziosi giudiziali, in una faq pubblicata il 17 settembre, ha espresso l’avviso che:
1) nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”
2) qualora invece l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
La CIVIT, precisa che la differenziazione è dovuta ai recenti orientamenti giurisprudenziali, che tendono a distinguere l’incarico a contenuto complesso, che non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell’ente ma si configura quale modalità organizzativa di un vero e proprio servizio di assistenza legale, dall’incarico di difesa dell’ente in giudizio per la soluzione di una o più controversie in particolare, per un determinato arco temporale e ad un corrispettivo prefissato,