Le comunicazioni antimafia sono rilasciate dal prefetto della provincia in cui soggetti richiedenti hanno sede.
Il prefetto rilascia la comunicazione antimafia interdittiva; qualora diano esito negativo, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia liberatoria.
In queste eventualità, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Se le verifiche dovessero essere particolarmente complesse, il prefetto è tenuto a darne comunicazione ai soggetti richiedenti e fornisce la comunicazione antimafia entro ulteriori trenta giorni.
E’ ammessa una apposita dichiarazione nella quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67, nei casi di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo i casi in cui è richiesta l’informazione antimafia. L’autocertificazione è resa anche quando i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
– attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
– attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992 n.300 e successive modificazioni.