La disciplina fornisce l’elenco dei soggetti sottoposti alla normativa in questione. La necessità di estendere il campo di applicazione delle disposizioni sta nel fatto che negli ultimi anni si è palesata l’infiltrazione della criminalità organizzata non solo nel consiglio d’amministrazione o nelle quote sociali di un’impresa, ma anche all’interno degli organi di controllo dell’attività. Di conseguenza, la verifica è estesa al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile, oltre agli organi di governance della società. Pertanto, oltre al direttore tecnico ove previsto, la documentazione antimafia deve riferirsi:
– nel caso di imprese individuali, al titolare;
– nel caso di associazioni, al legale rappresentante;
– nel caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c., di società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del c.c., al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
– nel caso di società di capitali, al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
– nel caso di consorzi di cui all’art. 2602 del c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o alle società consorziate;
– nel caso di società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
– nel caso di società per accomandita semplice, ai soci accomandatari;
– nel caso di società di cui all’art. 2508 del c.c., a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
– nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero;
– nel caso di società personali, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;
– nel caso di associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231;
– nel caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, a coloro che esercitano poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione di impresa;
l’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
A questo punto, è obbligo precisare che la comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data dell’acquisizione; mentre, l’informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto dell’informazione.