1

Semplificazioni in materia di DURC – Primi chiarimenti dall’Inps: validità 120 giorni

L’Inps interviene, con la circolare n. 36 del 6 settembre 2013, a chiarire le modifiche, in tema Durc, apportate dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).

 

 

L’art. 31, comma 5, del  D.L.  n.  69/2013,  interviene  sulla  validità temporale del DURC stabilendo che il Documento è valido per la durata di 120 giorni dalla  data  del  suo  rilascio. Tale disposizione  risulta applicabile esclusivamente  ai  DURC  rilasciati  dopo  tale  data.  I  DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. godranno di una validità  di  90  giorni,  così come previsto dalla disciplina previgente.

 

I soggetti tenuti ad acquisire il DURC,  devono  utilizzare  il  medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – ai fini della attestazione della regolarità  contributiva, per tutta la fase contrattuale e cioè dalla verifica della autodichiarazione del possesso dei requisiti a contrarre e fino alla  stipula del contratto. Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al  DURC  acquisito per detta fase, la durata di 120  giorni  di  validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data,  indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva. E’ stato  altresì previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in  corso  di validità, è utilizzato anche per contratti pubblici  di  lavori,  servizi  e forniture diversi da quelli per i quali  è  stato  espressamente  acquisito. Ferma restando l’immediata operatività di  tale  disposizione  in  relazione all’utilizzo del DURC da parte della medesima stazione appaltante,  maggiori potenzialità applicative della  norma  potranno  realizzarsi  a  seguito  di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli  Istituti e dalle Casse edili.

Per le fasi successive alla stipula del contratto, ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale,  il DURC va acquisito non già a partire dal  momento  appena successivo alla conclusione del contratto ma solo  al  concreto  verificarsi della necessità,  con  esclusione  di  quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale. Pertanto, viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di  acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture  relative  ad  ogni procedura contrattuale e  per  ciascuna  delle  attestazioni  e  certificati necessari. Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal  DURC  previsto  per  la

fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che  definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).