Semplificazioni in materia di DURC – Primi chiarimenti dall’Inps: validità 120 giorni
L’Inps interviene, con la circolare n. 36 del 6 settembre 2013, a chiarire le modifiche, in tema Durc, apportate dall’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013).
L’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, interviene sulla validità temporale del DURC stabilendo che il Documento è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Tale disposizione risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.
I soggetti tenuti ad acquisire il DURC, devono utilizzare il medesimo Documento – in corso di validità, ossia nell’ambito di 120 giorni dalla data del suo rilascio – ai fini della attestazione della regolarità contributiva, per tutta la fase contrattuale e cioè dalla verifica della autodichiarazione del possesso dei requisiti a contrarre e fino alla stipula del contratto. Va tuttavia precisato che, con specifico riferimento al DURC acquisito per detta fase, la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva. E’ stato altresì previsto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso di validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito. Ferma restando l’immediata operatività di tale disposizione in relazione all’utilizzo del DURC da parte della medesima stazione appaltante, maggiori potenzialità applicative della norma potranno realizzarsi a seguito di modifiche di carattere procedurale ed informatico attivabili dagli Istituti e dalle Casse edili.
Per le fasi successive alla stipula del contratto, ad esclusione, tuttavia, della fase correlata al pagamento del saldo finale, il DURC va acquisito non già a partire dal momento appena successivo alla conclusione del contratto ma solo al concreto verificarsi della necessità, con esclusione di quello previsto, come sopra detto, per il pagamento del saldo finale. Pertanto, viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale e per ciascuna delle attestazioni e certificati necessari. Unica eccezione, si ribadisce, è costituita dal DURC previsto per la
fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).