La risoluzione 321/2008 ha delineato un quadro completo e sintetico delle regole per la compensazione del credito iva,
che con riferimento, ad esempio, a quello maturato nel 2012, poteva essere compensato in F24, per pagare imposte
o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori, per un importo complessivo inferiore a
5mila euro annui, già dal 1° gennaio 2013. mentre la compensazione per importi superiori a 5mila euro e fino a 15mila
euro è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva annuale. Serve il visto
di conformità nel modello, infine, oltre i 15mila. L'utilizzo del credito annuale Iva 2012 concorre a determinare il
limite dei 15mila euro (come quello dei 5mila euro), se viene utilizzato per pagare, con ravvedimento operoso, debiti
Iva relativi alle liquidazioni mensili o trimestrali del 2012. Invece, non concorre a determinare i due limiti, se
viene utilizzato in F24 o in liquidazione Iva per pagare gli eventuali saldi a debito delle liquidazioni periodiche 2
013, in quanto si tratta di debiti Iva relativi a periodi successivi "rispetto a quello di maturazione del credito"
(circolare 3 giugno 2010, n. 29/E, risposta 1.1).
Il limite di 5mila euro (come quello di 15mila euro) è riferito "all'anno di maturazione del credito" (stesso codice
tributo e anno) e "non all'anno solare di utilizzo in compensazione" (circolari 15 gennaio 2010, n. 1/E, paragrafo 2
e 12 marzo 2010, n. 12/E, risposta 1.1). Naturalmente, si riferisce all'importo del credito utilizzato
complessivamente in compensazione e non all'ammontare utilizzato in ogni singola compensazione in F24. Ad esempio,
se un impresa chiude la dichiarazione Iva 2013 con un credito 2012 pari a 20mila euro, deve far apporre il visto di
conformità nella dichiarazione Iva, se il credito 2012 viene compensato per 15mila euro nel 2013 e per altri 5mila
euro nel 2014. In particolare, nel 2013 la compensazione del credito che eccede i primi 5mila euro (fino a 15mila e
uro), può essere effettuata solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva
2013.
PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI SI VEDA IL NOSDTRO BOLLETTINO N. 33