Durc semplificato dal decreto del fare

La legge 98/2013, di conversione del “decreto del fare”, introducendo ulteriori variazioni all’art. 31, dedicato al Durc, ha di fatto semplificato gli adempimenti relativi.

il periodo di validità passa a 120 giorni, per ogni tipo di Durc, mentre precedentemente era di 90 giorni, per i soli appalti pubblici ed i lavori privati in edilizia;

il Durc, per gli appalti, viene diviso in due fasi, la fase contrattuale e quella delle liquidazioni, il durc rilasciato per la fase contrattuale, nel termine dei 120 giorni di validità, può essere utilizzato per ciascun adempimento della fase (dalla verifica delle autodichiarazioni per la gara e fino alla stipula del contratto). Inoltre, la possibilità di utilizzare un durc rilasciato per la fase contrattuale, per affidare un nuovo contratto, prima prevista, solo in via amministrativa, per i soli contratti in economia, adesso viene estesa a qualunque tipo di contratto.

Il Durc rilasciato per le liquidazioni e pagamenti può essere utilizzato, sempre nel termine dei 120 giorni, anche per più pagamenti, escluso che per la liquidazione finale, nel qual caso occorre richiedere un apposito durc. Ad oggi ( ma ovviamente ne capiremo di più dopo le circolari che necessariamente saranno emanate), non sembra che la regola possa valere anche per la alla liquidazione delle fatture dei contratti stipulati con la medesima ditta. Quindi, in detta fase, il DURC acquisito per un appalto, non può essere utilizzato per altro contratto con il medesimo operatore economico.

 

Rammentiamo, in questa sede, che il Durc negli appalti di lavori servizi e forniture non può mai essere sostituito dalla autocertificazione salvo il caso espressamente previsto dall’art. 38, comma 1,  lett.  i),  del  D.Lgs.  n. 163/2006 e dall’art. 4, comma 14-bis, del D.L.  n.  70/2011, secondo il quale “per i contratti di forniture e servizi  fino  a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le  società  in  house,  i  soggetti contraenti  possono  produrre  una  dichiarazione   sostitutiva   ai   sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al  D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva.

 

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