Capita spesso, in occasione del ravvedimento, di commettere piccoli errori di calcolo e versare importi di poco inferiori al dovuto. L’Agenzia anche dopo la risoluzione 67/2011 continua ad assoggettare a sanzione l’intero importo originariamente dovuto, senza tenere conto dell’importo già versato, finalmente la circolare in commento chiarisce (dal canto nostro speriamo che la capiscano gli uffici periferici, evitando l’inutile contenzioso) i termini della questione.
Con la Circ. n. 27/E del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate fornisce opportuni chiarimenti sui dubbi interpretativi sorti in occasione del ravvedimento, da parte del contribuente, parziale o incompleto per mero errore di calcolo del contribuente.
Fra le questioni affrontate dalla Agenzia, vi è quella, spesso ricorrente, circa l’efficacia dell’istituto
del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, quando l’importo versato a titolo di ravvedimento (sanzione e/o interessi) sia comunque inferiore a quanto dovuto.
La circolare si occupa del ravvedimento per le somme dovute in esito alle dichiarazioni fiscali, ma non vi possono essere dubbi circa l’estensibilità del ragionamento a qualunque ipotesi di ravvedimento.
PER APPROFONDIMENTI CONSULTARE IL NS BOLLETTINO N. 31