Ravvedimento sempre valido anche se parziale

Capita spesso, in occasione del ravvedimento, di commettere piccoli errori di calcolo e versare importi di poco inferiori al dovuto. L’Agenzia anche dopo la risoluzione 67/2011 continua ad assoggettare a sanzione l’intero importo originariamente dovuto, senza tenere conto dell’importo già versato, finalmente la circolare in commento chiarisce (dal canto nostro speriamo che la capiscano gli uffici periferici, evitando l’inutile contenzioso) i termini della questione.

 

Con la  Circ. n. 27/E del 2 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate fornisce opportuni chiarimenti sui dubbi interpretativi sorti in occasione del ravvedimento, da parte del contribuente, parziale o incompleto per mero errore di calcolo del contribuente.

 

Fra le questioni affrontate dalla Agenzia, vi è quella, spesso ricorrente, circa l’efficacia  dell’istituto

del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del  D.Lgs.  18  dicembre  1997, n. 472,  quando l’importo versato a titolo di ravvedimento (sanzione  e/o  interessi) sia comunque inferiore a quanto dovuto.

 

La circolare si occupa del ravvedimento per le somme dovute in esito alle dichiarazioni fiscali, ma non vi possono essere dubbi circa l’estensibilità del ragionamento a qualunque ipotesi di ravvedimento.

 PER APPROFONDIMENTI CONSULTARE IL NS BOLLETTINO N. 31

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