Durc: pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione dl 35/13.
Le pubbliche amministrazioni, in virtù del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, entro il 30 giugno scorso, hanno comunicato ai creditori l’importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012. Entro il 5 luglio 2013, hanno pubblicato nel proprio sito internet l’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la predetta
comunicazione. Prima di procedere al pagamento del dovuto, tuttavia, le PA dovranno procedere alla verifica della regolarità contributiva, effettuata con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento.
Per questi pagamenti, la procedura www.sportellounicoprevidenziale.it è stata aggiornata,
per consentire alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti di indicare nell’apposito campo “alla data del gg/mm/aaaa”, la data di riferimento del documento di pagamento (fattura o equivalente richiesta).
Il Durc richiesto dalle stazioni appaltanti e riguardante pagamenti diversi da quelli disciplinati dal decreto legge n. 35/2013, resta escluso dalla previsione dell’indicazione della data tenuto
conto che la verifica viene effettuata alla data di emissione del Documento (rammentiamo che il decreto del fare ha portato la validità del durc a 120 giorni)
Messaggio Inps n. 13153 del 14 agosto 2013
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI CONSULTARE IL NS BOLLETTINO N. 31