In ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese sostenute, l’Agenzia delle entrate ritiene possibile non assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle prestazioni, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese.
Detta soluzione, alle medesime condizioni, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente.
La suddetta semplificazione opera anche per il percipiente, che non è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi. Naturalmente, quanto precede vale anche nel caso in cui i percettori siano soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato.
Detta semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa.
In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973.
In ogni caso, rimane ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Ris. n. 49/E del 11 luglio 2013 Agenzia delle entrate