Il concetto fiscale di disabile

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 68 del 1999, finalizzata alla promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, si considerano disabili le persone:

a)            affette da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento della invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata dal Ministero;

b)            invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL;

c)            non vedenti o sordomute (legge 26.5.70 n. 381 e legge 27.5.70 n. 382);

d)           invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con le minorazioni previste dalla prima alla ottava categoria di cui alle tabelle del TU n. 915 del 23.12.1978. 

 

 

 

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