L’ente pubblico può sempre dedurre i compensi erogati anche ai disabili che percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come i co co co.
Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione irap, con riferimento alla casella relativa alle deduzioni per i disabili, viene citata, fra l’altro la risoluzione n. 139/2006, che induce alla suddetta conclusione.
Detta risoluzione n. 139 del 13 dicembre 2006 stabilisce che la deduzione delle spese relative ai disabili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 446/97 è riconosciuta anche nelle seguenti ipotesi:
- disabili assunti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma solo a condizione che lo stato di disabilità risulti dai contratti
- erogazione ai disabili di borse-lavoro corrisposte durante lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati all’assunzione, sempre che la costituzione del tirocinio avvenga in ragione dello stato di disabilità accertato dagli organi competenti, ai sensi delle disposizioni recate dalla legge n. 68 del 1999.
La deduzione è, quindi, stata estesa anche a ipotesi di rapporti di collaborazione, in quanto non è vincolata all’esistenza di una particolare tipologia contrattuale né all’esistenza di un particolare rapporto di lavoro intercorrente fra datore di lavoro e lavoratore disabile.