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Ai dipendenti dell’ente vietati, nelle società partecipate, solo fare il Presidente o l’AD.

 

Civit, con la delibera 47 del 27 giugno, ha affrontato il problema dell’incompatibilità prevista dall’art. 12 del d. lgs. n. 39/2013, con riferimento alle cariche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, da affidare ai sensi dell’art. 12, comma 4, del dl 95/2012 a dipendenti dell’ente.

Per quanto riguarda il comma 1 del detto articolo, l’incompatibilità è limitata alle cariche di presidente e amministratore delegato; ed è da ritenere che il generico riferimento a “presidente” debba essere integrato con la previsione della titolarità di “deleghe gestionali dirette” (ai sensi della lettera e) dell’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 39/2013), come si può desumere, del resto, dall’abbinamento della carica di presidente con quella di amministratore delegato.

In questo quadro, residua il problema dell’interpretazione della lettera c) del comma 4 dell’art. 12 del d. lgs. n. 39/2013. Tuttavia, sul piano della ricostruzione del sistema, alla Commissione sembra evidente che la carica di “componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico” ivi prevista coincide con la carica di presidente con delega e di amministratore delegato.

In conclusione, la Commissione ritiene che le soluzioni sopra indicate e frutto di un primo esame consentono pienamente di realizzare un adeguato contemperamento tra l’esigenza di contenimento della spesa (art. 4, commi 4 e 5, d.l. n. 95/2012) (atteso che devono essere nominati due o tre componenti del C.d.A. scegliendoli, oltre che tra i dipendenti, anche tra i dirigenti, con il conseguente contenimento della spesa) e l’esigenza, perseguita dalla l. n. 190/2012 e dal legislatore delegato, di prevenire possibili casi di corruzione che potrebbero essere favoriti dal protrarsi nel tempo, in capo alle medesime persone, di funzioni di gestione e amministrazione presso l’ente conferente l’incarico e l’ente sottoposto a controllo, regolato o finanziato.