Elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
Civit con la delibera 50/2013 fornisce le opportune istruzioni per la adozione di tale importante strumento, che costituisce il punto di partenza per la realizzazione dell’Accesso Civico.
Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, sono svolte,
di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012.
Laddove l’amministrazione abbia nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza
e per quelle di prevenzione della corruzione, essa, nell’ambito della propria autonomia organizzativa,
deve garantire un coordinamento tra i predetti due soggetti. Il processo di elaborazione e attuazione del Programma continuerà ad articolarsi secondo le fasi, le attività e i soggetti competenti indicati nella delibera Civit n. 2/2012.
Vi è, infatti, una significativa coerenza tra quanto previsto nella citata delibera e il contenuto del d.lgs. n. 33/2013, che ha tuttavia ulteriormente specificato ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella predisposizione e nel controllo sull’attuazione del Programma. A questo proposito, il decreto specifica i principali compiti del Responsabile della trasparenza tra i quali quello di verificare l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza dell’amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all’organo di indirizzo politico, all’organismo indipendente di valutazione (OIV), a CiVIT e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013). Gli inadempimenti sono altresì segnalati da CiVIT ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, ove necessario, alla Corte dei conti ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 45, c. 4, d.lgs. n. 33/2013).