Con riferimento alla decorrenza del nuovo regime, l’Agenzia delle
entrate, in occasione della Interr. e Risp. Parl. n. 5-00490 del 3
luglio 2013,osserva che, come chiarito nella predetta circolare
occorre distinguere le prestazioni rese sulla base di contratti di
appalto dalle prestazioni rese direttamente nei confronti dei
beneficiari. Infatti, il citato comma 490 dispone che le
modifiche all’attuale sistema si applicano relativamente alle operazioni compiute in base ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013: pertanto, fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente continuerà ad applicarsi l’aliquota del 4 per cento.
Mentre per le prestazioni rese direttamente nei confronti dei fruitori,
l’abrogazione del n. 41-bis) della Tab. A, parte II, invece, ha effetto
già dal 1° gennaio 2013, pertanto saranno assoggettate al regime di
esenzione per le cooperative sociali – ONLUS e per le cooperative
– ONLUS, mentre per le altre cooperative l’aliquota IVA sarà quella
ordinaria del ventuno per cento.
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