L’Agenzia delle entrate ha espressamente precisato nella Circolare
3 maggio 2013, n. 12/E, (cap. IV, § 4) che, in base alle nuove
disposizioni, il regime IVA delle prestazioni socio assistenziali
rese dalle cooperative deve così declinarsi:
regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative che abbiano
la qualifica di ONLUS e cooperative sociali (ONLUS di diritto),
direttamente nei confronti del fruitore finale;
aliquota IVA del dieci per cento, se rese da cooperative sociali e
loro consorzi, in esecuzione di contratti di appalto e di
convenzioni in generale ( per i contratti stipulati a partire dal
1 gennaio 2014)
aliquota ordinaria del ventuno per cento, se rese da cooperative
non ONLUS (sia ordinarie che di diritto) e sempreché non
abbiano le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle
esenzioni.
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