Quando il contribuente riceve la comunicazione di irregolarità per
un credito compensato ma non dichiarato, qualora dimostri l’esistenza
contabile del credito, anziché effettuare il pagamento di quanto
richiesto, seguito da un’istanza di rimborso, come indicato nella
circolare 34/2012, potrà “scomputare” direttamente l’importo del
credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla
comunicazione di irregolarità ricevuta.
Circ. n. 21/E del 25 giugno 2013 Agenzia delle Entrate
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