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Sempre da fatturare le prestazioni occasionali del professionista

La questione è stata affrontata con la circolare 207 del 16 novembre 2000,in occasione della disposizione che assimilava al lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis, del tuir) le collaborazioni coordinate e continuative, solo con riferimento a detta tipologia di prestazione

Al punto  1.5.5, della citata circolare si legge quanto segue:

La norma in esame prevede espressamente che, qualora gli uffici o le collaborazioni rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente ovvero nell’oggetto dell’attività di lavoro autonomo, i compensi percepiti siano soggetti alle regole previste per tali redditi. Possono, quindi, configurarsi delle situazioni in virtù delle quali il professionista effettua collaborazioni non rientranti nell’oggetto della professione esercitata. Tali attività non costituiranno reddito di lavoro autonomo ma rientreranno tra i redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 47 del TUIR. …. ai fini dell’IVA tali prestazioni non risulteranno imponibili in quanto, sulla base dei principi generali in materia di imposta sul valore aggiunto, ricavabili dalla legislazione nazionale e comunitaria, un’attività di lavoro dipendente o assimilata non è idonea a incardinare il presupposto soggettivo di applicazione del tributo. Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, l’articolo 5 del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 deve essere interpretato nel senso che restano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto  le sole prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che rientrano nell’oggetto dell’attività svolta per professione abituale.

Se ne deve quindi concludere che mentre le prestazioni assimilate al lavoro dipendente ai sensi della lettera c-bis) sopra citata vengono assorbite nella sfera professionale e sono quindi da assoggettare anche ad iva solo se inerenti l’attività stessa, per quelle di tipo occasionale (art. 67, comma 1, lettera l, del tuir) non ci sono dubbi circa la necessità di assoggettarle ad iva indipendentemente dalla loro inerenza alla attività professionale.