Continuiamo, in questa sede, ad approfondire l’alter natività tra l’iva e le altre imposte indirette.
Rapporti tra iva ed imposta di bollo
L'Iva e l'imposta di bollo sono tributi alternativi, nel senso che l'applicabilità dell'uno esclude l'applicabilità dell'altro, cosi come rilevato ai sensi dell'art. 6 della Tabella, allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell’ artt. 13 della Tariffa allegata allo stesso decreto (le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed i documenti in genere, di addebitamento o di accreditamento di somme, riguardanti operazioni soggette ad Iva sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, cioè anche in caso di registrazione).
Ai fini dell'esenzione suddetta, i citati documenti devono contenere una delle seguenti indicazioni:
- l'importo dell'Iva;
- la dicitura che il documento è emesso in relazione al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva.
Al contrario, sono soggetti all’imposta di bollo di euro 1,81 le fatture ed i documenti di importo complessivo superiore a euro 77,47, emessi in relazione alle operazioni:
– fuori campo Iva, per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo, ovvero territoriale;
– escluse dal campo di applicazione dell’Iva;
– esenti da Iva ex art. 10 del D.P.R. n. 633/1972;
Nei casi suddetti l’imposta si assolve mediante applicazione di un contrassegno di bollo sul documento.
Per quanto riguarda il corretto trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle fatture verrà trattato in modo più approfondito nella seconda parte, capitolo II del presente lavoro.