Bilancio 2013 ed istituzione del tares
L’art. 14, comma 1 del d.l. n. 201/2011 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale Tares. La norma ha esplicitamente indicato la natura tributaria di tale nuovo prelievo, che quindi dovrebbe essere iscritto al Titolo I Categoria 3° dell’entrata.
Solo per i comuni che sono a Tia esternalizzata le alternative che si presentano sono due:
› introdurre il Tares con natura tributaria;
› mantenere il Tares con natura corrispettiva utilizzando le disposizioni contenute nell’art. 14 comma 29, 30, 31 e 32 del d.l. n. 201/2011.
In questo caso, per mantenere la natura corrispettiva, occorre che i comuni istituiscano un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico consentendo così il mantenimento della gestione esternalizzata del servizio, quindi, in questi casi, il Tares è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il dl 35/2013 interviene anche in tema di tributi locali prevedendo una serie di modifiche disciplinate all’art. 10, comma 2 e seguenti, del citato decreto. Il DF interviene con la circolare 1 del 29 aprile 2013, per chiarire i numerosi dubbi interpretativi sorti sulle citate modifiche.
In particolare:
La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, con il modello F24 ovvero utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale. I comuni non possono più aumentare di 0,10 euro la maggiorazione standard. Dato che la stessa viene versata direttamente allo stato, non vi sarà la trattenuta dell’importo corrispondente dal fondo di solidarietà.
Quindi nei bilanci non dovrà più essere prevista in entrata la maggiorazione destinata allo Stato e contemporaneamente la previsione del Fondo di solidarietà non dovrà più tenere conto della relativa decurtazione.