Documentazione antimafia: validità
La comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data dell’acquisizione; mentre, l’informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto dell’informazione.
I soggetti che acquisiscono la comunicazione o l’informazione antimafia adottano il provvedimento richiesto e gli atti consecutivi o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza della validità della documentazione antimafia.
Adozione dell’informazione antimafia interdittiva
Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che ne danno luogo sono desunte:
– dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per alcuni delitti,
– dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione,
– dall’omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del c.p., anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa,
– dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’Interno,
– dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti, su richiesta del prefetto procedente,
– dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società, nonché nella titolarità delle imprese individuali, ovvero delle quote societarie effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di misura cautelare o di prevenzione.
L’informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all’esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente notificata anche in via telematica:
– alla direzione nazionale antimafia e ai soggetti destinatari del procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,
– ai soggetti che richiedono la documentazione antimafia,
– alla Camera di Commercio del luogo dove ha sede legale l’impresa oggetto di accertamento,
– al prefetto che ha disposto l’accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l’informativa antimafia interdittiva,
– all’osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia,
– all’osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l’AVCP ai fini dell’inserimento nel casellario informatico e nella banca dati nazionale,
– all’autorità garante della concorrenza e del mercato,
– al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dello Sviluppo economico,
– agli uffici delle Agenzie delle Entrate competenti per il luogo dove ha sede legale l’impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell’informazione antimafia.