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Documentazione antimafia: validità

La comunicazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data dell’acquisizione; mentre, l’informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione, qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestionale dell’impresa oggetto dell’informazione.

I soggetti che acquisiscono la comunicazione o l’informazione antimafia adottano il provvedimento richiesto e gli atti consecutivi o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza della validità della documentazione antimafia.
Adozione dell’informazione antimafia interdittiva

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che ne danno luogo sono desunte:

– dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per alcuni delitti,

– dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione,

– dall’omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del c.p., anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa,

– dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell’Interno,

– dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti, su richiesta del prefetto procedente,

– dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società, nonché nella titolarità delle imprese individuali, ovvero delle quote societarie effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di misura cautelare o di prevenzione.

L’informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all’esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente notificata anche in via telematica:

– alla direzione nazionale antimafia e ai soggetti destinatari del procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali e patrimoniali,

– ai soggetti che richiedono la documentazione antimafia,

– alla Camera di Commercio del luogo dove ha sede legale l’impresa oggetto di accertamento,

– al prefetto che ha disposto l’accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l’informativa antimafia interdittiva,

– all’osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia,

– all’osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l’AVCP ai fini dell’inserimento nel casellario informatico e nella banca dati nazionale,

– all’autorità garante della concorrenza e del mercato,

– al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dello Sviluppo economico,

– agli uffici delle Agenzie delle Entrate competenti per il luogo dove ha sede legale l’impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell’informazione antimafia.