Documentazione antimafia: negli appalti pubblici e negli enti sciolti per infiltrazione
Appalti e contratti pubblici

Negli appalti pubblici il prefetto può disporre verifiche ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici e intervenute a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, anche quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o sub contratti. Il gruppo impegnato nell’attività ispettiva redige entro trenta giorni dal termine degli accertamenti una relazione, che sarà trasmessa al prefetto, il quale ha quindici giorni per emettere l’informazione interdittiva, previa eventuale audizione del soggetto sottoposto ad accertamenti. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa interessa un’impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad una associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le  cause di divieto o di sospensione non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione può comunque essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

Acquisizione della documentazione antimafia per gli Enti locali sciolti ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

L’Ente locale sciolto per infiltrazioni mafiose deve acquisire nei cinque anni successivi allo scioglimento l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, approvazione o autorizzazione di contratti e sub contratti, ovvero alla concessione di erogazioni indipendentemente dal valore economico degli stessi.

Durante la carica del commissario nominato una volta eletti gli organi di governo, durante il periodo di carica degli stessi, l’Ente locale può avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.

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