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Documentazione antimafia (parte terza): Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

La disciplina meglio definisce e allarga l’elenco dei soggetti sottoposti alla normativa in questione. La necessità di estendere il campo di applicazione delle disposizioni sta nel fatto che negli ultimi anni si è palesata l’infiltrazione della criminalità organizzata non solo nel consiglio d’amministrazione o nelle quote sociali di un’impresa, ma anche all’interno degli organi di controllo dell’attività. Di conseguenza, la verifica è estesa al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile, oltre agli organi di governance della società. Pertanto, oltre al direttore tecnico ove previsto, la documentazione antimafia deve riferirsi:
– nel caso di imprese individuali, al titolare;
– nel caso di associazioni, al legale rappresentante;
– nel caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c., di società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del c.c., al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
– nel caso di società di capitali, al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
– nel caso di consorzi di cui all’art. 2602 del c.c. e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o alle società consorziate;
– nel caso di società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
– nel caso di società per accomandita semplice, ai soci accomandatari;
– nel caso di società di cui all’art. 2508 del c.c., a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
– nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero;
– nel caso di società personali, ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie;

– nel caso di associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6,  comma 1, lett. b del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231;

– nel caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, a coloro che esercitano poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione di impresa;

– nel caso di  società di capitali anche consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c., di società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del c.c. e società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, ai soci persone fisiche che detengono anche indirettamente una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soci responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Si specifica, inoltre, che l’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi.