Prassi Agenzia Entrate su rilevanza iva canoni concessori
Il canone percepito dal Comune per concedere impianti pubblicitari è da assoggettare ad Iva se il rapporto con il concessionario è regolato da un patto che rispecchia i moduli degli operatori economici privati e assume i caratteri di attività commerciale.
I Comuni non sono soggetti a Iva per le attività svolte in veste di pubbliche autorità, a meno che non ci sia il rischio di distorsioni della concorrenza, secondo le pronunce della corte di Giustizia europea, per verificare se l’ente pubblico è soggetto o meno all’imposta sul valore aggiunto occorre valutare se agisce come un soggetto pubblico o piuttosto come un privato. Bisogna, quindi, individuare i profili del rapporto tra il Comune e il concessionario degli impianti pubblicitari.
Infatti, se tra i due attori esiste una regolamentazione di natura “pattizia” (cioè convenzionalmente disciplinata ndr), che delinea le modalità in cui devono svolgersi le attività secondo i moduli propri degli operatori economici privati, e se il loro rapporto assume i caratteri di attività commerciale, allora la concessione degli impianti rientra nel campo d’applicazione dell’imposta.
Concessione rete fognaria rilevante se l’affidamento è regolato su base pattizia
Ris. n. 122/E del 6 maggio 2009
Quando dall’esame degli atti (Convenzione), che disciplinano il rapporto tra Comune e società concessionaria del servizio di gestione della rete fognaria comunale, sembra potersi escludere l’esercizio di poteri autoritativi da parte dell’ente locale, in quanto l’assetto delle posizioni giuridiche soggettive delle parti, derivante dall’affidamento in uso della rete fognaria comunale, dietro pagamento del corrispettivo, è disciplinato su base pattizia secondo le modalità proprie degli operatori economici privati, sembrerebbe configurarsi, un’attività economica rilevante ai fini IVA.
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Concessione gas ipotesi di canone (meglio corrispettivo)
Ris. n. 348/E del 7 agosto 2008
Nella ipotesi di concessione del servizio di distribuzione del gas, quando dalle disposizioni del contratto di
servizio emerge che il rapporto fra comune e gestore del servizio è regolamentato sulla base di una
pattuizione bilaterale che, pur presentando alcuni profili amministrativi, in considerazione dell'interesse
pubblicistico sotteso all'erogazione del servizio, concretizza una modalità di svolgimento dell'attività
tipica degli operatori economici privati, basata sulla previsione delle reciproche obbligazioni e posizioni
soggettive (cioè viene soddisfatto il requisito oggettivo iva in quanto reciproche prestazioni di servizi),
il canone suddetto potrebbe assumere rilevanza iva. Quindi, atteso che, in forza dei principi recati dalla
normativa comunitaria, afferma l’Agenzia delle entrate con la Ris. n. 348/E del 7 agosto 2008, il Comune
istante non agisce in veste di pubblica autorità, ai fini della soluzione del quesito prospettato, occorre
verificare se sussista in capo allo stesso, alla luce delle previsioni recate dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche il presupposto soggettivo dell'IVA. Occorre verificare
cioè se il comune per il particolare rapporto è organizzato in forma d'impresa. Organizzazione in forma
di impresa che sussiste quando per lo svolgimento di un'attività viene predisposta un'organizzazione
di mezzi e risorse funzionali al raggiungimento di un risultato economico, qualora, cioè, l'attività
sia caratterizzata dai connotati tipici della professionalità, sistematicità ed abitualità. Detti connotati
sussistono sia nel caso in cui venga compiuta una serie coordinata di atti ed operazioni, sia nel caso in cui
venga compiuto un unico affare, in considerazione della rilevanza economica dello stesso e della
complessità delle operazioni in cui si articola, implicanti la necessità di compiere una serie coordinata
di atti economici.
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