Validità temporale del DURC per gli acquisti in economia
Per le acquisizioni in economia (cioè attualmente fino a quarantamila euro) è possibile utilizzare un DURC in corso di validità emesso per un precedente contratto riguardante una diversa stazione appaltante, purché per lo stesso oggetto, fermo restando il principio per cui un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.

La circolare 35/2010 del Ministero del lavoro introduce la semplificazione di cui sopra per i contratti ad affidamento diretto per  ragioni  di semplificazione e speditezza”

Si introduce quindi un concetto volto a semplificare i rapporti tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici, nelle ipotesi di importi direttamente affidabili.

Anche la circolare 145/2010 dell’inps ribadisce il concetto, infatti testualmente recita Nell’ambito degli  appalti  aventi  ad  oggetto  acquisizione  di  beni, servizi e lavori effettuati in economia, ai sensi dell’art.  125,  comma  1, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006, la validità  trimestrale  del  DURC  si riferisce allo specifico  contratto  per  il  quale  il  documento  è  stato richiesto. Si evidenzia che, nella sola ipotesi di acquisizione in economia di beni e servizi per i quali  è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del responsabile  del  procedimento,  la  validità  trimestrale  del  DURC  sarà collegata all’oggetto e non allo specifico contratto.

Intrapresa quindi la via di semplificazione e speditezza, si continua su questa stessa via introducendo la autodichiarazione per i contratti ad affidamento diretto.

Infatti, con l’articolo 4 , comma 2, del D.L. 70/2011, convertito nella L. 106/2011, si introduce il comma 14-bis all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Tale novellato articolo dispone che per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro, stipulati con la Pubblica Amministrazione e le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva in luogo del  DURC.

Con lo stesso D.L. . 70/2011, però si innalza la soglia di importo per l’affidamento diretto da ventimila euro a quarantamila euro, generando un poco di confusione negli operatori. Non abbiamo mai compreso fino in fondo se quella di innalzare la soglia per l’affidamento diretto a quarantamila euro e mantenere la possibilità di auto dichiarare la regolarità contributiva sia stata una precisa scelta del legislatore oppure un errore di coordinamento nell’ambito della stessa norma, tant’è e ci adeguiamo.

Quindi allo stato attuale:

– per gli acquisti in economia di soli beni e servizi fino a ventimila euro, per la verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico, nelle diverse fasi dell’affidamento ovvero del pagamento, accettiamo la dichiarazione sostitutiva in alternativa alla richiesta on line del DURC;

– per gli acquisti in economia di soli e beni e servizi tra ventimila e quarantamila, anche se affidabili direttamente, acquisiamo, quale stazione appaltante, il DURC on line;

– per i lavori in economia da 1 a quarantamila euro, anche se affidabili direttamente, acquisiamo, quale stazione appaltante, il DURC on line.

Nelle tre suddette ipotesi tanto il DURC quanto la autodichiarazione vengono acquisiti per l’oggetto della prestazione, piuttosto che per il singolo contratto e pertanto, nell’ambito del periodo di validità trimestrale e per lo stesso oggetto, più settori della stessa stazione appaltante affidano prestazioni allo stesso operatore economico utilizzando il DURC o la autodichiarazione già acquisiti, come provvedono ad eseguire pagamenti sempre sulla base del DURC o della autodichiarazione già acquisiti. Attenzione però a non utilizzare il DURC o la autodichiarazione acquisiti per l’affidamento per emettere anche il pagamento, in quanto trattandosi di fasi diverse, ciò non è consentito.

Rammentiamo, infine, che la circolare 12/2012, del Ministero del Lavoro, ha chiarito che, fermo restando che la regolarità contributiva non può essere autocertificata, è possibile all’impresa presentare una autodichiarazione in luogo del durc in specifiche ipotesi previste dal legislatore, fra le quali quella di cui all’art. 4, comma 14-bis, del DL 70/2011, cioè per l’affidamento ed il pagamento in ipotesi di contratti di appalto per forniture e servizi fino a 20 mila euro.

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