Rimborso delle spese ai lavoratori autonomi
Se previste nel contratto di affidamento dell’incarico, il lavoratore autonomo addebita al committente il rimborso delle spese inerenti la produzione del reddito di lavoro autonomo, tra cui rientrano anche eventuali spese di trasferta (viaggio, vitto ed alloggio): dette spese andranno poi fatturate con iva e sulle stesse sarà effettuata la ritenuta irpef.
La tematica relativa al trattamento tributario dei rimborsi spese dei professionisti, esige una preliminare distinzione che è quella che si suole fare tra le spese annesse al compimento delle prestazione (quali appunto le trasferte) e le spese anticipate in nome e per conto del cliente (quali appunto diritti vari, ecc.).
La suddivisione si rende necessaria in vista del diverso trattamento fiscale che la legge riserva alle due categorie di spesa, atteso che le prime rientrano nella base imponibile IVA ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.P.R. 633/72, mentre le spese anticipate in nome e per conto del committente non concorrono a formare la base imponibile Iva, così come disposto dall’art. 15, comma 1, n. 3) del medesimo decreto presidenziale e non sono da assoggettare a ritenuta.