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IMU circolare 1 DF

La norma in esame stabilisce, innanzitutto, che, a  decorrere  dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  della detrazione  nonché   i   regolamenti   dell’IMU   devono   essere   inviati, esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli stessi nell’apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale,  per  la

pubblicazione nel sito informatico del MEF che ha effetti costitutivi. La natura  costitutiva  della  pubblicazione  riguarda anche i regolamenti IMU e non esclusivamente  le  delibere  di  approvazione delle  aliquote  e  della  detrazione  come  era,  invece,  previsto  in precedenza. Non potranno essere presi in considerazione quelli inviati  con modalità  diverse,  quali,  ad  esempio,  la  posta  elettronica,  la  posta elettronica certificata, il fax e  la  spedizione  del  documento  in  forma cartacea.

La norma in questione riguarda esclusivamente l’invio  e  la pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU  e  non  incide  sui termini di adozione di tali atti che devono essere, comunque, approvati  nei termini previsti, per quanto riguarda:

    – le aliquote dal comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale “gli enti locali deliberano le tariffe e  le  aliquote relative ai tributi di loro  competenza  entro  la  data  fissata  da  norme statali  per  la   deliberazione   del   bilancio   di   previsione.   Dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio  dell’esercizio purché entro il termine innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal    gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il  suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

    – i regolamenti dall’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale “il termine … per  approvare  i  regolamenti  relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata  da  norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal    gennaio  dell’anno  di riferimento”.

Inoltre, il comma 3 dell’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), come modificato dall’art. 1, comma 444 della legge n. 228 del 2012, stabilisce che “per il ripristino degli equilibri  di  bilancio  e  in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296, l’ente può modificare le tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di propria competenza entro la data di cui al comma  2”  e  cioè  entro  il  30 settembre di ciascun anno.

I versamenti  dell’IMU devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel predetto  sito,  per quanto riguarda:

    • la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta.  In questo caso l’invio da  parte  dei  comuni  degli  atti  in  questione  deve avvenire entro il 9 maggio;

    • la seconda rata, alla data del 16 novembre In questo caso  l’invio  da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 novembre.

Nella eventualità che i comuni  non abbiano inviato alle scadenze appena indicate gli atti in parola, è stabilito un meccanismo  di  salvaguardia  per  consentire,  comunque,  i versamenti dell’imposta nei termini dovuti:

    • per il pagamento  della  prima  rata,  i  soggetti  passivi  calcolano l’imposta nella misura pari al 50 per cento  di  quella  dovuta  sulla  base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi  dell’anno  precedente. 

    • per il versamento della seconda  rata,  se  non  risultano  pubblicate nuove delibere alla data del 16 novembre, i contribuenti devono prendere  in considerazione  gli  atti  pubblicati  entro  il  16  maggio  dell’anno   di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.

La  disposizione  relativa  al  versamento della seconda rata stabilisce chiaramente che le  delibere  pubblicate  alla data del 16 novembre dell’anno di riferimento producono i propri effetti per

l’intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Pertanto,  anche  le  delibere   pubblicate   entro   il   16   novembre retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di riferimento, non potendosi desumere dalla doppia data di  pubblicazione  che  venga  frazionato  il  periodo  di imposta dell’IMU, che deve essere  sempre  riferito  all’anno  solare,  come

previsto dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.