La norma in esame stabilisce, innanzitutto, che, a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico del MEF che ha effetti costitutivi. La natura costitutiva della pubblicazione riguarda anche i regolamenti IMU e non esclusivamente le delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione come era, invece, previsto in precedenza. Non potranno essere presi in considerazione quelli inviati con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta elettronica certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea.
La norma in questione riguarda esclusivamente l’invio e la pubblicazione delle deliberazioni e dei regolamenti IMU e non incide sui termini di adozione di tali atti che devono essere, comunque, approvati nei termini previsti, per quanto riguarda:
– le aliquote dal comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
– i regolamenti dall’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base al quale “il termine … per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
Inoltre, il comma 3 dell’art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), come modificato dall’art. 1, comma 444 della legge n. 228 del 2012, stabilisce che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2” e cioè entro il 30 settembre di ciascun anno.
I versamenti dell’IMU devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel predetto sito, per quanto riguarda:
• la prima rata, alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In questo caso l’invio da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 maggio;
• la seconda rata, alla data del 16 novembre In questo caso l’invio da parte dei comuni degli atti in questione deve avvenire entro il 9 novembre.
Nella eventualità che i comuni non abbiano inviato alle scadenze appena indicate gli atti in parola, è stabilito un meccanismo di salvaguardia per consentire, comunque, i versamenti dell’imposta nei termini dovuti:
• per il pagamento della prima rata, i soggetti passivi calcolano l’imposta nella misura pari al 50 per cento di quella dovuta sulla base dell’aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
• per il versamento della seconda rata, se non risultano pubblicate nuove delibere alla data del 16 novembre, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.
La disposizione relativa al versamento della seconda rata stabilisce chiaramente che le delibere pubblicate alla data del 16 novembre dell’anno di riferimento producono i propri effetti per
l’intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Pertanto, anche le delibere pubblicate entro il 16 novembre retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di riferimento, non potendosi desumere dalla doppia data di pubblicazione che venga frazionato il periodo di imposta dell’IMU, che deve essere sempre riferito all’anno solare, come