Per il pagamento delle prime due rate della TARES, i comuni hanno la facoltà di inviare ai
contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e precompilati per il versamento dei precedenti prelievi. Gli stessi enti possono, inoltre, utilizzare le altre modalità di
pagamento dei predetti tributi, già in uso durante l’anno 2012. Gli importi in tal modo versati dovranno, ovviamente, essere considerati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta a saldo della TARES. L’ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES e, contestualmente, dovrà essere versata anche la maggiorazione standard, di
cui al comma 13 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011. Gli importi relativi alla Addizionale ex-ECA non possono essere più addebitati ai contribuenti, anche se si utilizzano gli strumenti di pagamento già in uso nel 2012. Se il comune ha già disciplinato il nuovo tributo, può, comunque, utilizzare i suddetti strumenti di pagamento precompilati con gli importi determinati sulla base delle tariffe della TARES. L’utilizzo degli strumenti di pagamento in uso durante i precedenti regimi di prelievo è precluso soltanto per l’ultima rata della TARES. Anche nel caso in cui il comune abbia previsto il pagamento del tributo in sole due rate, per la seconda deve essere necessariamente utilizzato il modello F 24 o il bollettino di conto corrente postale, in via di predisposizione, previsti per la TARES. Resta fermo che l’utilizzo dei bollettini di conto corrente postale predisposti per il pagamento dei regimi precedenti costituisce una mera facoltà, potendo il comune utilizzare, già a decorrere dalla prima rata, il modello F 24 e il bollettino di conto corrente postale, qualora disponibili in tempo utile per il suddetto versamento della prima rata. Fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.