Autocertificazione in luogo del Durc sempre valida per forniture e servizi fino a 20 mila euro
D5. Il DURC è autocertificabile? (articolo 44-bis del d.P.R. n. 445/2000, introdotto dall’articolo 15 comma 1, lettera d) della legge n. 183/2011; Circolare INPS n. 98/2012 e Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri – Dip. Funzione pubblica n. 6/2012).
Il legislatore, considerando la peculiarità della disciplina relativa al DURC, ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d’ufficio dalle Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest’ultimo caso l’Amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 (cfr. ad esempio l’articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge n. 70/2011 relativo all’acquisto di beni e servizi di valore inferiore a 20.000 euro e circolare Ministero Infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012, punto 7).
Il legislatore, considerando la peculiarità della disciplina relativa al DURC, ha previsto che lo stesso debba sempre essere acquisito d’ufficio dalle Amministrazioni procedenti, eccezion fatta per i casi in cui la specifica normativa di settore preveda la presentazione di una dichiarazione sostitutiva; in quest’ultimo caso l’Amministrazione sarà tenuta a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal privato ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000 (cfr. ad esempio l’articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge n. 70/2011 relativo all’acquisto di beni e servizi di valore inferiore a 20.000 euro e circolare Ministero Infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012, punto 7).