Recupero del credito iva ed omissione della dichiarazione secondo Giurisprudenza
Secondo la Corte di Cassazione, sez. tributaria, ord. n. 16356 del 13 luglio 2009 (ud. del 5 giugno 2009), la facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito (IVA) d’imposta può essere esercitata “soltanto nell’anno successivo alla maturazione di detto credito, mediante annotazione nel registro degli acquisti di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25, derivando tale preclusione dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 32, comma 2, e art. 55, comma 1, ne consegue che, una volta maturata tale preclusione, il contribuente può soltanto domandare il rimborso della maggior imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza (Cass. n. 16257/07)”.