Enti in riequilibrio, modifica al piano, per la anticipazione da Cassa depositi e prestiti
A norma dell’articolo 1, comma 15, del dl 35/2013, gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del tuel, che richiedono l’anticipazione di liquidità alla Cassa, sono tenuti alla corrispondente modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro 30 giorni dalla concessione della anticipazione.