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Enti in riequilibrio, modifica al piano, per la anticipazione da Cassa depositi e prestiti

A norma dell’articolo 1, comma 15, del dl 35/2013, gli enti locali che abbiano deliberato il ricorso  alla  procedura di riequilibrio finanziario pluriennale  di  cui  all’articolo  243-bis  del tuel, che  richiedono  l’anticipazione di liquidità alla Cassa, sono tenuti  alla  corrispondente  modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente  entro  30  giorni dalla concessione della anticipazione.